I 100 euro dovuti per il canone tv, come dicevo, andranno a sommarsi alla vostra fattura dell’ENEL – chiaramente, se avete optato per il libero mercato, alla fattura dell’azienda di fornitura di energia elettrica a cui vi siete rivolti – attraverso 10 rate da 10 euro ciascuna, da Gennaio ad Ottobre; solo per quest’anno, vista l’assenza dei tempi tecnici – ricordiamo che la decisione di inserire il Canone Rai nella bolletta elettrica è scaturita dall’ultima Legge di Stabilità – il primo addebito avverrà nella prima fattura elettrica successiva al 1 Luglio 2016.
Fatta questa dovuta premessa, proverò, attraverso lo strumento delle F.A.Q. (Frequently Asked Questions), ossia le domande più frequenti, a soddisfare tutti i quesiti che potreste avere.
Chi deve pagare il canone?
Secondo quanto dispone l’art. 1 del R.D.L. del 21/02/1938 n. 246, il canone tv deve essere corrisposto da chiunque detenga uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive, indipendentemente dalla qualità o dalla quantità del relativo utilizzo (Sentenza Corte Costituzionale 12/5/1988 n. 535 – Sentenza Corte di Cassazione 3/8/1993 n.8549).
L’utenza elettrica fa presumere la detenzione di un apparecchio ricevente?
Si, dal 1 gennaio 2016, la detenzione di un apparecchio si presume nel caso in cui esista un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica. La presunzione può essere superata con una dichiarazione allo Sportello S.A.T. dell’Agenzia delle Entrate con la quale, nelle forme previste dalla legge e sotto la propria responsabilità, anche penale, si attesta di non detenere alcun apparecchio. La dichiarazione ha validità per l’anno in cui è presentata.
Chi possiede solo un computer privo di sintonizzatore tv è comunque obbligato a pagare il canone?
No. Solo il possesso di apparecchi atti o adattabili a ricevere il segnale audiovisivo attraverso la piattaforma digitale terrestre o satellitare sono assoggettabili al pagamento del canone tv. Per guardare la tv via streaming, dunque, non è necessario il pagamento del canone. Se invece si possiede una tv, essendo essa stessa dotata dell’apposito sintonizzatore, dunque adattabile alla ricezione del segnale televisivo, il canone tv è dovuto, anche se la si utilizza per altri scopi, per esempio la visione di un film su dvd.
Possiedo due o più case, devo pagare più canoni?
No. Il canone è dovuto una sola volta per tutti gli apparecchi detenuti nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica.
Se ho un esercizio (bar, albergo, ristorante ecc.) pagherò sempre 100 euro?
No. Per gli esercizi si paga un canone cosiddetto “speciale”, il cui importo varia a seconda della categoria a cui esso appartiene. Sul sito della RAI trovate una tabella riassuntiva.
La titolarità di un contratto per la visione di trasmissione via satellite (Es. Sky), oppure la non visione dei canali RAI, esonera dal pagamento del canone tv?
No, in quanto, come detto in precedenza, l’obbligo al pagamento del canone tv sorge a seguito della detenzione di uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive.
Se si possiede soltanto una radio, il canone è dovuto?
No, secondo la legge 449 del 27 dicembre 1997, non è più previsto il pagamento del canone per chi detiene apparecchi radiofonici nell’ambito familiare.
Sono residente all’estero, possiedo un’abitazione in Italia, devo pagare il canone?
Sì, in quanto la residenza all’estero non esonera il pagamento del canone se nella casa in Italia si possiede una tv.
Vivo in un appartamento ammobiliato in cui è presente un apparecchio non di mia proprietà: chi è obbligato al versamento del canone tv?
Al versamento dell’imposta è obbligato l’affittuario, in quanto detentore dell’apparecchio.
Esistono agevolazioni per gli anziani?
Sì. Sono esentati al pagamento del canone tv i contribuenti di età pari o superiore a 75 anni con un reddito proprio e del coniuge che non supera complessivamente 6.713,98 euro all’anno, senza conviventi. Una parte delle maggiori entrate del canone, come detto all’inizio, dovrebbe essere destinata, dal 2016 al 2018, a innalzare a 8mila euro la soglia di esenzione.
Che succede se detengo un apparecchio e non pago il canone?
Il mancato pagamento del canone tv da parte di chi non è ancora abbonato può essere rilevato in qualsiasi momento con verbale da parte delle Autorità di controllo. In questo caso i contribuenti devono corrispondere il canone con la decorrenza accertata nel verbale e sono soggetti alle sanzioni previste dalla legge, ammontanti nel massimo a 619 euro per ogni annualità evasa.